ARTICOLO A CURA DI:

VENDITORE

Nel caso in cui un venditore di macchine, venda macchine usate, ci si ritrova esattamente nella medesima posizione del caso visto precedentemente.

Il venditore che vende macchine non conformi alle Leggi, applicabili, previgenti la Direttiva Macchine e/o prive di attestato, è sanzionato con una ammenda che va dai 15 ai 60 milioni perchè non ha rispettato l'art.6 comma 2 del D.Lgs 626/94.

COSA DEVE FARE L'UTILIZZATORE QUANDO ACQUISTA UNA MACCHINA?

Deve assicurarsi che, se la macchina era già in servizio prima del 21/09/1996, questa sia accompagnata da Attestato di Conformità, se non lo fosse è sanzionato (secondo l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 626/94), in quanto mette a disposizione dei propri lavoratori macchine non conformi alle leggi vigenti in materie di sicurezza.

Nel caso in cui invece la macchina usata fosse già stata messa in servizio dopo il 21/09/1996, dovrà acquistarla accompagnata da Istruzioni per l'Uso e Dichiarazione CE di Conformità.
Se la macchine anche in questo caso non sono accompagnate da quest'ultima documentazione, l'utilizzatore è sempre sanzionato secondo l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 626/94.

MODIFICHE DELLE MACCHINE

Nel caso in cui un utilizzatore decida di apportare modifiche sulle macchine e quindi che esegua interventi che non sono di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'utilizzatore deve necessariamente provvedere ad una nuova marcatura CE di tutta la macchina sia che questa fosse priva di marcatura CE, in quanto già in servizio alla data del 21/09/96, sia che avesse la Marcata CE perché messa in servizio dopo la data del 21/09/96.

Attenzione che la nuova immissione sul mercato e quindi la nuova marcatura CE, non è solo per la parte modificata ma per tutta quanta la macchina, quindi se eseguiamo un intervento su parte meccanica, la Marcatura CE dovra essere fatta anche per la parte elettrica, etc.

In questo caso la macchina deve subire un nuovo processo di immissione sul mercato che prevede la stesura:

- dell'Analisi dei Rischi secondo l'allegato 1° della Direttiva Macchine;
- del Fascicolo Tecnico secondo l'allegato V della Direttiva Macchine;
- delle Istruzioni per l'Uso secondo il requisito essenziale 1.7.4.
- La Dichiarazione CE di Conformità o la Dichiarazione del Fabbricante secondo l'allegato II.

Queste 2 situazioni risultano non conformi in quanto la catena e la motorizzazione risultano raggiungibili.

Queste 2 situazioni adesso risultano conformi in quanto la zona di avvolgimento tra catena e motorizzazione non risultano più raggiungibili.

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