| ARTICOLO
A CURA DI: |
 |
|
VENDITORE
Nel
caso in cui un venditore di macchine, venda macchine usate, ci si
ritrova esattamente nella medesima posizione del caso visto precedentemente.
Il
venditore che vende macchine non conformi alle Leggi, applicabili,
previgenti la Direttiva Macchine e/o prive di attestato, è
sanzionato con una ammenda che va dai 15 ai 60 milioni perchè
non ha rispettato l'art.6 comma 2 del D.Lgs 626/94.
COSA
DEVE FARE L'UTILIZZATORE QUANDO ACQUISTA UNA MACCHINA?
Deve
assicurarsi che, se la macchina era già in servizio prima
del 21/09/1996, questa sia accompagnata da Attestato di Conformità,
se non lo fosse è sanzionato (secondo l'art. 36 comma 1 del
D.Lgs 626/94), in quanto mette a disposizione dei propri lavoratori
macchine non conformi alle leggi vigenti in materie di sicurezza.
Nel
caso in cui invece la macchina usata fosse già stata messa
in servizio dopo il 21/09/1996, dovrà acquistarla accompagnata
da Istruzioni per l'Uso e Dichiarazione CE di Conformità.
Se la macchine anche in questo caso non sono accompagnate da quest'ultima
documentazione, l'utilizzatore è sempre sanzionato secondo
l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 626/94.
MODIFICHE
DELLE MACCHINE
Nel
caso in cui un utilizzatore decida di apportare modifiche sulle
macchine e quindi che esegua interventi che non sono di manutenzione
ordinaria o straordinaria, l'utilizzatore deve necessariamente provvedere
ad una nuova marcatura CE di tutta la macchina sia che questa fosse
priva di marcatura CE, in quanto già in servizio alla data
del 21/09/96, sia che avesse la Marcata CE perché messa in
servizio dopo la data del 21/09/96.
Attenzione
che la nuova immissione sul mercato e quindi la nuova marcatura
CE, non è solo per la parte modificata ma per tutta quanta
la macchina, quindi se eseguiamo un intervento su parte meccanica,
la Marcatura CE dovra essere fatta anche per la parte elettrica,
etc.
In
questo caso la macchina deve subire un nuovo processo di immissione
sul mercato che prevede la stesura:
-
dell'Analisi dei Rischi secondo l'allegato 1° della Direttiva
Macchine;
- del Fascicolo Tecnico secondo l'allegato V della Direttiva Macchine;
- delle Istruzioni per l'Uso secondo il requisito essenziale 1.7.4.
- La Dichiarazione CE di Conformità o la Dichiarazione del
Fabbricante secondo l'allegato II.

Queste
2 situazioni risultano non conformi in quanto la catena e la motorizzazione
risultano raggiungibili.

Queste
2 situazioni adesso risultano conformi in quanto la zona di avvolgimento
tra catena e motorizzazione non risultano più raggiungibili.
|