ARTICOLO A CURA DI:

MACCHINE USATE E SICUREZZA

Per ciò che riguarda le attività con le macchine usate, le figure coinvolte sono: sia il venditore di macchine sia un utilizzatore, che eseguano o meno interventi sulle macchine esistenti.
Vediamo alcune premesse per capire il contesto:
- quali sono le leggi che devono essere applicate alle macchine usate;
- quali sono per le macchine in uso;
- quali sono gli adempimenti/responsabilità tra utilizzatore e venditore.

UTILIZZATORE

L'Utilizzatore di macchine si trova ad avere all'intemo della propria azienda:
1) macchine che erano già in servizio prima del 21/09/1996, data di entrata in vigore della Direttiva Macchine D.P.R. 4591996;
2) macchine messe in servizio dopo il 21/09/96.

Per le prime macchine, l'utilizzatore già dal 1994, avrebbe dovuto eseguire una Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 626/1994. A tutt'oggi ciò risulta spesso non fatto perchè frequentemente si vedono macchine ed attrezzature di lavoro installate presso le aziende non conformi a tale Decreto. Ad oggi comunque l'utilizzatore, supponendo che non abbia fatto alcun intervento, deve eseguire la Valutazione dei Rischi. Se si accorge che esistono non conformità, si tratta di intervenire con opportune bonifiche, portando il livello di sicurezza della macchina secondo la normativa previgente la Direttiva Macchine.

Per ciò che riguarda le macchine acquistate dopo il 21/09/96, l'utilizzatore dovrà sicuramente essere in possesso di:
- Istruzioni per l'Uso,
- Dichiarazione CE di Conformità o la Dichiarazione del Fabbricante nel caso in cui le macchine acquistate non siano complete. Se le macchine non risultano complete, devono essere rese conformi alla Direttiva secondo quanto stabilito dall'art. 4 c. 2 della Direttiva stessa.
- Deve eseguire una Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 626/1994.
In questo caso abbiamo coperto gli aspetti delle macchine installate all'intemo delle aziende.

VENDITA DELL'USATO

UTILIZZATORE

Nel caso in cui un utilizzatore decida di vendere una macchina ad un altro utilizzatore, vi sono due possibilita:

- Nel caso in cui la macchina sia Marcata CE quindi conforme alla Direttiva Macchine, dovrà provvedere a consegnare la macchina accompagnata con la prima Dichiarazione CE di Confonnità e le Istruzioni per l'Uso.
- Nel caso in cui invece la macchina risulti già in servizio il 21/09/96, la macchina dovrà essere accompagnata da un attestato di confonnità del seguente tipo:


ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA PREVIGENTE

La sottoscritta ( denominazione del proprietario del bene):
................................. (ragione sociale ed indirizzo) .................................

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto

Nome.....................................
Tipo .......................................
Modello .................................
Lotto ......................................
Gruppo o numero di serie .....

Al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme (esempio: DPR.n.547/55 - DPR.n.303/56 - Legge n.791/77 - D.Lgs.n. 626/94, D.Lgs.476/92 compatibilità elettromagnetica) in base a quanto previsto dal DPR n. 459/96 - ART. 11.1

 

Nome ...............................
Posizione .........................

 

   
Luogo e data
...............................

  Firma
..........................
 

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