| ARTICOLO
A CURA DI: |
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MACCHINE
USATE E SICUREZZA
Per
ciò che riguarda le attività con le macchine usate,
le figure coinvolte sono: sia il venditore di macchine sia un utilizzatore,
che eseguano o meno interventi sulle macchine esistenti.
Vediamo alcune premesse per capire il contesto:
- quali sono le leggi che devono essere applicate alle macchine
usate;
- quali sono per le macchine in uso;
- quali sono gli adempimenti/responsabilità tra utilizzatore
e venditore.
UTILIZZATORE
L'Utilizzatore di macchine si trova ad avere all'intemo della
propria azienda:
1) macchine che erano già in servizio prima del 21/09/1996,
data di entrata in vigore della Direttiva
Macchine D.P.R. 4591996;
2) macchine messe in servizio dopo il 21/09/96.
Per le prime macchine, l'utilizzatore già dal 1994, avrebbe
dovuto eseguire una Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del D.Lgs. 626/1994. A tutt'oggi ciò risulta
spesso non fatto perchè frequentemente si vedono macchine
ed attrezzature di lavoro installate presso le aziende non conformi
a tale Decreto. Ad oggi comunque l'utilizzatore, supponendo che
non abbia fatto alcun intervento, deve eseguire la Valutazione dei
Rischi. Se si accorge che esistono non conformità, si tratta
di intervenire con opportune bonifiche, portando il livello di sicurezza
della macchina secondo la normativa previgente la Direttiva Macchine.
Per ciò che riguarda le macchine acquistate dopo il 21/09/96,
l'utilizzatore dovrà sicuramente essere in possesso di:
- Istruzioni per l'Uso,
- Dichiarazione CE di Conformità o la Dichiarazione del Fabbricante
nel caso in cui le macchine acquistate non siano complete. Se le
macchine non risultano complete, devono essere rese conformi alla
Direttiva secondo quanto stabilito dall'art. 4 c. 2 della Direttiva
stessa.
- Deve eseguire una Valutazione dei Rischi secondo quanto previsto
dall'articolo 4 del D.Lgs. 626/1994.
In questo caso abbiamo coperto gli aspetti delle macchine installate
all'intemo delle aziende.
VENDITA
DELL'USATO
UTILIZZATORE
Nel
caso in cui un utilizzatore decida di vendere una macchina ad un
altro utilizzatore, vi sono due possibilita:
- Nel caso in cui la macchina sia Marcata CE quindi conforme alla
Direttiva Macchine, dovrà provvedere a consegnare la macchina
accompagnata con la prima Dichiarazione CE di Confonnità
e le Istruzioni per l'Uso.
- Nel caso in cui invece la macchina risulti già in servizio
il 21/09/96, la macchina dovrà essere accompagnata da un
attestato di confonnità del seguente tipo:
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA PREVIGENTE
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La
sottoscritta ( denominazione del proprietario del bene):
................................. (ragione sociale ed
indirizzo) .................................
Dichiara
sotto la propria esclusiva responsabilità che
il prodotto
Nome.....................................
Tipo .......................................
Modello .................................
Lotto ......................................
Gruppo o numero di serie ..... |
Al
quale questa dichiarazione si riferisce è conforme
(esempio: DPR.n.547/55 - DPR.n.303/56 - Legge n.791/77
- D.Lgs.n. 626/94, D.Lgs.476/92 compatibilità
elettromagnetica) in base a quanto previsto dal DPR
n. 459/96 - ART. 11.1
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Nome
...............................
Posizione .........................
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Luogo
e data
...............................
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Firma
..........................
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